281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
I fondi iscritti nel registro fondiario sotto altro nome che quello del debitore possono venir pignorati solo se il creditore renda verosimile:1
che il debitore ne ha acquistata la proprietà (art. 656 cpv. 2 CC2) senza iscrizioni nel Registro fondiario (occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza);3
o che in virtù del regime matrimoniale il fondo risponde per gli obblighi del debitore escusso;
o che l’iscrizione è errata.
In questi casi l’ufficio, appena eseguito il pignoramento, promuoverà la procedura di rivendicazione.4
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). ↩