281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
A datare dalla domanda di vendita l’ufficio provvederà alla amministrazione ed alla cultura del fondo nel modo previsto per l’esecuzione in via di pignoramento (art. 155 cpv. 1, 102 cpv. 3 LEF e 16 e segg. e 23c del presente R), a meno che il creditore istante avesse espressamente dichiarato di rinunciarvi.1
Se il fondo appartiene ad un terzo, l’ufficio potrà assumere l’amministrazione soltanto quando l’opposizione da questi sollevata è stata rimossa.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). ↩
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