281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Se la realizzazione viene ordinata a dipendenza di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno richiesta da un creditore il cui pegno grava l’intero fondo, il fondo intero dovrà essere venduto.
L’epurazione degli oneri si estenderà anche a quelli che gravano le singole quote.
Il ricavo della vendita servirà in primo luogo alla copertura dei crediti gravanti l’intero fondo. L’eventuale eccedenza sarà ripartita tra i comproprietari proporzionalmente alle loro frazioni (art. 646 CC1) e, in caso di proprietà per piani, in proporzione al valore di stima, che sarà determinato giusta gli articoli 9 e 23.
Le condizioni di incanto dovranno prevedere il pagamento in contanti della parte del prezzo di vendita pertoccante ai creditori titolari di crediti garantiti da pegno gravanti le singole quote.
Lo stato di riparto (art. 112) dovrà pure regolare il riparto di un eventuale eccedente del ricavo della vendita sui crediti garantiti da pegno gravante l’intero fondo.