281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Fondi costituiti in pegno separatamente possono essere venduti in blocco o per gruppi soltanto se costituiscono un’unità economica che non può essere smembrata senza forte diminuzione di valore.1
1bis. Aste per ogni singolo fondo precederanno sempre le aste in blocco o per gruppi. I maggiori offerenti nell’asta per i singoli fondi restano vincolati fintanto che non ha avuto luogo l’asta in blocco o per gruppi. A seconda che il prezzo globale più elevato sia stato raggiunto con le singole aste o con l’asta in blocco o per gruppi, l’aggiudicazione sarà fatta a favore dei maggiori offerenti delle singole aste o dei maggiori offerenti dell’asta in blocco o per gruppi.2
Questo modo di procedere sarà possibilmente indicato già nelle condizioni d’incanto e, in ogni caso, sarà comunicato agli astanti all’inizio dell’asta.
Le condizioni d’incanto indicheranno inoltre che la quota di riparto spettante a ogni fondo in seguito all’asta in blocco dovrà risultare almeno uguale all’offerta più alta conseguita dal fondo medesimo nell’ambito dell’asta singola.3
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). ↩
Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). ↩
Introdotto dal n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 29003490). ↩
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