281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Se l’esecuzione è risultata infruttuosa (art. 158 LEF e 71 del presente R), l’ufficio richiederà la cancellazione del diritto di pegno che garantiva il credito per cui fu promossa l’esecuzione (capitale, rate od annuità), e quella della restrizione della facoltà di disporre annotata a stregua degli articoli 90 e 97. Gli avvisi intimati agli inquilini od affittuari (art. 91) saranno revocati immediatamente.
Il ricavo netto dei frutti naturali e civili del fondo sarà ripartito fra i creditori pignoratizi istanti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.