281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Onde verificare a stregua dell’articolo 58 capoverso 2 RUF1i diritti reali frazionari (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno, di prelazione, di compera, di ricupero, pigioni ed affitti, ecc.) costituiti sul fondo, sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti garantiti da esso e di tutti gli altri aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge. L’elenco conterrà pure l’indicazione esatta degli oggetti (fondi ed accessori), ai quali i singoli oneri si riferiscono.
Questi elenchi formano parte integrante della graduatoria, che farà riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno.