281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito pel quale ha luogo l’esecuzione, l’ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 68 cpv. 1 lett. a).
Una volta pignorato il fondo è escluso un pignoramento dei titoli di pegno del proprietario.1
Footnotes
Introdotto dal n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 29003490). ↩
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