281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d’incanto e all’incanto stesso.1
L’amministrazione del fallimento può, ove vi sia autorizzata da una decisione dell’assemblea dei creditori, riservarsi nelle condizioni d’incanto il diritto di rifiutare l’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta maggiore non raggiungesse il prezzo minimo precisato nelle condizioni d’incanto.2
In tal caso, se la vendita non ha luogo a trattative private, in un nuovo incanto, l’aggiudicazione potrà essere pronunciata anche al di sotto del prezzo minimo precisato giusta il capoverso 2.3
Il disposto dell’articolo 135 capoverso 1 periodo 2 della LEF non e applicabile in tema di fallimento.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). ↩
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). ↩
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). ↩
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