281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
In caso di pignoramento di una quota di comproprietà di un fondo, l’atto di pignoramento menzionerà nome, cognome e domicilio del debitore e degli altri comproprietari con l’indicazione delle loro parti (art. 646 CC1) rispettivamente delle loro quote di valore (art. 712e cpv. 1 CC), nonchè la descrizione e la stima dell’immobile in comproprietà e dei suoi accessori e, trattandosi di proprietà per piani, anche la descrizione e la stima della quota appartenente al debitore, compresi gli eventuali accessori.
L’articolo 9 si applica per analogia alla stima e alla sommaria menzione dei crediti garantiti da pegno; oltre ai crediti garantiti da pegno gravanti la quota pignorata devono essere menzionati i crediti garantiti da pegno gravanti l’intero fondo.
Al pignoramento delle pigioni e degli affitti di una quota di comproprietà, costituita in proprietà per piani, appigionata o affittata si applica per analogia l’articolo 14.