281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Se il creditore contesta i diritti dei comproprietari e chiede il pignoramento dell’intero fondo, l’ufficio farà luogo alla domanda e contemporaneamente assegnerà al creditore istante il termine previsto dall’articolo 108 LEF per agire giudizialmente.1
Questo procedimento deve essere promosso anche quando il creditore pretende che non si tratta di comproprietà, ma di proprietà comune, o contesta la ripartizione delle quote.
Se il termine è trascorso infruttuosamente o se l’azione è stata respinta, l’ufficio pignorerà la quota quale è iscritta nel registro fondiario.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). ↩
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