281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Nelle condizioni di incanto sarà richiesto pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione: del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le prese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte del prezzo eccedente l’importo totale dei crediti garantiti da pegno.1
Saranno ritenuti esigibili in capitale ed interessi i crediti, che secondo le constatazioni dell’elenco degli oneri passato in giudicato, sono scaduti al momento dell’incanto, compresi quelli che godono di pegno legale, ed i crediti pignoratizi che hanno fatto oggetto di esecuzione, sempreché non sia intervenuta opposizione o che l’opposizione sia stata rimossa.
Crediti pignoratizi non esigibili dovranno sempre essere assegnati all’aggiudicatario (art. 45 cpv. 1 lett. a).
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). ↩
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