281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
I diritti di prelazione costituiti per contratto (art. 216 cpv. 2 e 3 CO1) non potranno essere esercitati in sede di incanto; i diritti legali di prelazione potranno essere esercitati nei limiti dell’articolo 60a .
Il diritto di prelazione, annotato nel registro fondiario a carico del fondo, sarà assegnato al delibatario come è iscritto nell’elenco degli oneri, a meno che non sia da cancellarsi in seguito al risultato del doppio turno d’asta (art. 56). La questione di sapere se, avuto riguardo al suo contenuto, il diritto di prelazione possa ancora essere esercitato in occasione di una vendita ulteriore o se è estinto, rimane riservata al giudice.