281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Se un creditore pignoratizio ha promosso esecuzione in via di pignoramento per un credito garantito da pegno e iscritto nell’elenco degli oneri ed ha ottenuto il pignoramento del fondo gravato in suo favore (art. 53 cpv. 1), l’aggiudicazione potrà aver luogo purché l’offerta superi i crediti pignoratizi anteriori in grado a quello del creditore istante.
Qualora tuttavia il creditore pignoratizio non abbia promosso esecuzione in via di pignoramento se non per gli interessi o per una quota del capitale, l’aggiudicazione potrà aver luogo solo ove l’offerta superi anche l’importo del capitale per il quale l’esecuzione non fu promossa.
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