La cancellazione dell’annotazione d’una restrizione alla facoltà di disporre sarà richiesta: a. d’ufficio, se: 1.1 il pignoramento o il sequestro è diventato caduco in seguito a rivendicazione non contestata a mente degli articoli 106 e seguenti della LEF; 2. l’esecuzione è estinta in seguito a realizzazione del fondo od a pagamento; 3. è stato pagato il prezzo di vendita del fondo, per il quale era stata accordata proroga di pagamento; 4. la partecipazione al pignoramento è diventata per motivo qualsiasi caduca. In questo caso la cancellazione si riferirà solo all’annotazione della partecipazione; 5.2 il sequestro è perento per inosservanza del termine prescritto per promuovere l’esecuzione o l’azione; 6.3 il debitore presta garanzia giusta l’articolo 277 LEF; b. A richiesta del debitore escusso, ove esso anticipi le spese e giustifichi, sia: 1. che il pignoramento provvisorio è diventato caduco in seguito all’ammissione dell’azione di inesistenza del debito; 2. o che il pignoramento è estinto in seguito all’ammissione della rivendicazione di cui agli articoli 107 a 109 della LEF; 3.4 o che il sequestro è stato annullato a seguito della procedura di opposizione o in virtù di altra decisione giudiziaria; 4.5 o che l’esecuzione è stata annullata o sospesa con decreto definitivo del giudice a mente dell’articolo 85 o 85a della LEF ovvero è perenta per decorrenza del termine previsto per la domanda di vendita.
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). ↩
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). ↩
Introdotto dal n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 29003490). ↩
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). ↩
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). ↩
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