281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Contemporaneamente all’iscrizione del trapasso della proprietà l’ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
i posti vacanti e i titoli di pegno eretti al nome del proprietario stesso, di cui il debitore non avesse disposto (art. 815 CC1). Ove tali titoli siano stati costituiti in pegno e, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all’aggiudicatario, essi saranno parimenti estinti o ridotti nella misura in cui non risultassero coperti dal prezzo di aggiudicazione;
i diritti di pegno o altri oneri non imposti all’aggiudicatario;
le restrizioni della facoltà di disporre annotate in seguito al pignoramento del fondo (art. 15 cpv. 1 lett. a).
Inoltre l’ufficio chiederà l’iscrizione degli oneri (servitù ecc.) non ancora iscritti ma constatati nella procedura di appuramento dell’elenco.