281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Qualora l’incanto sia andato deserto, per mancanza di offerta o perché l’offerta fatta era insufficiente ai sensi dell’articolo 142a in relazione con l’articolo 126 capoverso 1 della LEF o perché l’ufficiale preposto all’incanto ha rinunciato alla vendita a norma dell’articolo 127 della LEF, l’esecuzione, quanto al fondo pignorato e ai suoi accessori, diventa caduca. Gli accessori non potranno essere realizzati separatamente se non col consenso di tutti gli interessati (debitore, creditori pignoranti e pignoratizi).1
Il ricavo netto dei frutti naturali e civili non ancora distribuito (art. 22 cpv. 1) e, al caso, quello della realizzazione del credito verso il deliberatario inadempiente (art. 72) saranno attribuiti ai creditori pignoranti e pignoratizi (art. 806 CC2) istanti.
Gli inquilini, i locatari ed il registro fondiario saranno avvisati immediatamente che il pignoramento e le restrizioni della facoltà di disporre che ne dipendono sono diventati caduchi.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). ↩