281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Il bando d’incanto di una parte di comproprietà di un fondo dovrà indicare la parte o la quota di valore spettante al debitore; esso conterrà inoltre la decisione e la stima del fondo in comproprietà e dei suoi accessori e, nel caso di proprietà per piani, la descrizione e la stima della parte del fondo e dei suoi accessori.
La diffida a notificare i diritti di pegno e le servitù del vecchio diritto cantonale non ancora iscritte nei pubblici registri (art. 29 cpv. 2 e 3), non sarà limitata alla quota pignorata ma sarà estesa agli oneri gravanti il fondo intero.
Qualora dall’estratto del registro fondiario (art. 73) risulti che l’intero fondo è gravato da pegno immobiliare, l’incanto sarà provvisoriamente sospeso e l’ufficio procederà unicamente alla pubblicazione della diffida di cui al capoverso 2 ed all’epurazione dell’elenco-oneri.
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