281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Se il creditore pignoratizio ha fatto pignorare il fondo costituito in pegno, il ricavo residuante dopo il pagamento dei creditori pignoratizi anteriori servirà anzitutto a pagare il creditore pignorante per il capitale ed interessi e solo l’eventuale eccedenza sarà ripartita tra i creditori pignoratizi posteriori secondo il loro grado.
Se il ricavo residuante dopo soddisfatti i creditori pignoratizi anteriori non basta per coprire il credito del creditore pignoratizio pignorante, questi, agendo nella sua qualità di creditore pignorante, sarà soddisfatto secondo il grado fissato dalla legge sull’importo ricavato dagli altri beni pignorati.
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