Quando deve essere ripartito il ricavo della realizzazione di una quota, gravata di pegno, di un fondo costituito interamente in pegno, le disposizioni degli articoli 79 capoverso 3 e 81 capoverso 2 sul pagamento dei crediti esigibili garantiti da pegno sono applicabili unicamente per i crediti garantiti da pegno gravanti la quota, e non per quelli che gravano l’intero fondo.