281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento.
Qualora la successione del debitore venga liquidata dall’ufficio dei fallimenti (art. 193 LEF) o una persona giuridica si estingua a seguito di fallimento, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno sarà diretta solo contro il terzo proprietario del pegno.1
Queste disposizioni sono pure applicabili quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). ↩
Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). ↩
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