281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Ricevuta la domanda di vendita, l’ufficio è tenuto a richiedere l’annotazione nel registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre secondo l’articolo 960 del CC1(cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a e 23a lett. a).
Se l’annotazione è già stata praticata, tale richiesta non è necessaria.