Chiunque, nell’esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bissegg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l’approvazione del giudice competente.