Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal titolo dodicesimobiso dodicesimoter, e che non adotta misure adeguate per impedirne l’esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all’autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal titolo dodicesimobiso dodicesimotere che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
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