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Commenti: Art. 325ter | Omnilex
Law
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Art. 325ter
Art. 325bis
Art. 325quater
Art. 325ter
311.0
CP
Federal Act
1 gen 1942
Fonte originale
È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
fornisce false indicazioni nelle relazioni di cui agli articoli 964
a
, 964
b
o 964
l
CO^
1
^oppure omette di presentare tali relazioni;
viene meno all’obbligo legale di conservare e documentare le relazioni conformemente agli articoli 964
c
e 964
l
CO.
Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.
Footnotes
RS
220
↩
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