Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti elenchi o viola gli obblighi imposti al riguardo dal diritto societario:
- nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all’articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO1o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni di cui all’articolo 697l CO;
- nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all’articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali di cui all’articolo 790a capoverso 5 CO in combinato disposto con l’articolo 697l CO;
- nel caso di una società cooperativa, l’elenco dei soci di cui all’articolo 837 capoversi 1 e 2 CO;
- nel caso di una società di investimento a capitale variabile (art. 36 della legge del 23 giugno 20062sugli investimenti collettivi), il registro delle azioni d’imprenditore o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori di cui all’articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi,
è punito con la multa.