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Commenti: Art. 15 | Omnilex
Law
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Art. 15
Art. 14
Art. 16
Art. 15
312.5
LAV
Federal Act
1 gen 2009
Fonte originale
I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l’aiuto immediato di cui necessitano.
La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio indipendentemente dal momento della commissione del reato.
La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi al consultorio di loro scelta.
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LAV · Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
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