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Commenti: Art. 17 | Omnilex
Law
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Art. 17
Art. 16
Art. 18
Art. 17
312.5
LAV
Federal Act
1 gen 2009
Fonte originale
Se il reato è commesso all’estero, hanno diritto a un aiuto conformemente al presente capitolo:
la vittima, se era domiciliata in Svizzera al momento del reato e al momento in cui ha depositato la domanda;
i congiunti della vittima, se erano anch’essi domiciliati in Svizzera al momento del reato e al momento in cui hanno depositato la domanda.
L’aiuto è accordato solo se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato non fornisce prestazioni o fornisce prestazioni insufficienti.
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LAV · Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
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