Se il colpevole ha agito cedendo ad una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni1.
Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 22 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). ↩
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