- Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni1.
È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell’intento di conservare la cosa rubata.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno2se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se
ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine o,
per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.