- Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto,
chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l’atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.
4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 42a ).1