Chiunque, nell’esercizio di un’attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario fa compiere o subire ad una persona un atto sessuale ingannandola circa il carattere sessuale dell’atto o sfruttandone l’errore relativo al carattere dell’atto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
0 commentaries