chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, scritti o immagini, molesta sessualmente una persona,
è punito con la multa.1
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27;FF 2018 2345; 2022 687,1011). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27;FF 2018 2345; 2022 687,1011). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27;FF 2018 2345; 2022 687,1011). ↩
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