chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità,
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1 2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609;FF 2018 32094431). ↩
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