Se a un genocidio, a un crimine contro l’umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a ) o a un crimine di guerra (capo sestobisdella parte seconda e art. 114a ) hanno partecipato più persone, sottoposte in parte alla giurisdizione ordinaria e in parte a quella militare, il Consiglio federale può, su richiesta dell’uditore in capo o del procuratore generale della Confederazione, sottoporre tutte le persone alla giurisdizione ordinaria o a quella militare. In questo caso ogni persona è soggetta alla stessa giurisdizione.
Il capoverso 1 è applicabile anche se è già pendente un processo penale ordinario o militare e i fatti in questione sono correlati.
Se una persona è accusata di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, e se uno dei reati è il genocidio o un crimine contro l’umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a ) o un crimine di guerra (capo sestobisdella parte seconda e art. 114a ), il giudizio va esclusivamente deferito:
al tribunale militare, se l’accusato è sottoposto alla giurisdizione militare;
al tribunale ordinario, se l’accusato non è sottoposto alla giurisdizione militare.
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