La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.1
Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale o il Governo cantonale può promuovere d’ufficio la procedura per la grazia.
L’autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.