Per ogni sistema d’informazione di polizia il Consiglio federale disciplina:
- la responsabilità per il trattamento dei dati;
- il catalogo dei dati trattati;
- l’estensione dei diritti d’accesso mediante procedura di richiamo;
- la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
- la collaborazione con i Cantoni;
- la comunicazione, nei singoli casi, dei dati dei sistemi d’informazione di polizia a terzi, quando questi ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti;
- le modalità per garantire la sicurezza dei dati.