La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei:
a. seguenti sistemi d’informazione di polizia:
1. rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 9–14),
2. sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15),
3. registro nazionale di polizia (art. 17),
4. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) (art. 18);
b. seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino e nelle loro componenti:
1. parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS) (art. 16),
2. servizio comune di confronto biometrico (sBMS) (art. 16a ),
3. portale di ricerca europeo (ESP) (art. 16b ),
4. rilevatore di identità multiple (MID) (art. 16c ).