La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei: a. seguenti sistemi d’informazione di polizia: 1. rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 9–14), 2. sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15), 3. registro nazionale di polizia (art. 17), 4. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) (art. 18); b. seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino e nelle loro componenti: 1. parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS) (art. 16), 2. servizio comune di confronto biometrico (sBMS) (art. 16a ), 3. portale di ricerca europeo (ESP) (art. 16b ), 4. rilevatore di identità multiple (MID) (art. 16c ).
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