Nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia con le autorità estere e le organizzazioni internazionali, le autorità federali sono autorizzate a trattare dati nei sistemi d’informazione di polizia a condizione che tale trattamento sia previsto da una legge in senso formale o da un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale.
Le autorità estere e le organizzazioni internazionali hanno accesso ai dati dei sistemi d’informazione di polizia mediante procedura di richiamo informatizzata soltanto se lo prevede una legge in senso formale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale.
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