Qualora una persona domandi a fedpol se è segnalata in un sistema d’informazione di polizia per l’arresto a scopo di estradizione, fedpol le comunica che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all’IFPDT di verificare se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito.
L’IFPDT effettua la verifica; comunica all’interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 49 LPD1.2
Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l’IFPDT ordina a fedpol di porvi rimedio.
Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate.
La comunicazione di cui al capoverso 2 non è impugnabile.
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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