(art. 16 cpv. 2 lett. a LFPr)
- Le aziende che partecipano a una rete di aziende di tirocinio disciplinano le loro competenze e responsabilità in un contratto scritto.
- Esse designano un’azienda o organizzazione di riferimento che stipula il contratto di tirocinio e rappresenta la rete verso l’esterno.
- L’autorizzazione per la formazione dispensata dalla rete di aziende di tirocinio è rilasciata all’azienda o organizzazione di riferimento.