(art. 33 e 34 cpv. 1 LFPr)
- Le procedure di qualificazione:
- si conformano agli obiettivi di qualificazione degli atti normativi determinanti in materia di formazione;
- valutano e soppesano le parti orali, scritte e pratiche in funzione delle peculiarità del rispettivo campo di qualificazione tenendo conto dei giudizi di merito ottenuti a scuola e nella pratica;
- utilizzano procedure adeguate e adattate ai gruppi bersaglio per accertare le qualifiche da valutare.
- L’accertamento di una qualifica per il rilascio di un certificato o un titolo avviene sulla base di procedure d’esame esaurienti e interdisciplinari oppure di procedure equivalenti.