412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
(art. 9 cpv. 2 LFPr)
La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta:
all’autorità cantonale nel caso di riduzioni individuali dei cicli di formazione nell’ambito di formazioni di base ad impostazione aziendale;
agli operatori competenti nel caso di riduzioni individuali di altri cicli di formazione;
agli organi competenti in caso di ammissione a procedure di qualificazione.
I Cantoni provvedono a istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali. La raccolta di questi attestati serve da base per decidere la convalida di cui al capoverso 1.
I servizi di consulenza collaborano con le organizzazioni del mondo del lavoro e coinvolgono specialisti esterni.
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