(art. 45 cpv. 3 e art. 46 cpv. 2 LFPr)
- Chi svolge un’attività d’insegnamento pratico o scolastico nell’ambito della formazione professionale di base deve disporre di una formazione che soddisfi i requisiti minimi di cui agli articoli 44–47. Questa formazione è comprovata da:
- un diploma federale o da un diploma riconosciuto dalla Confederazione;
- per i formatori che frequentano un corso di 40 ore, da un attestato di frequenza del corso.
- Chi non soddisfa ancora i requisiti minimi al momento dell’inizio della propria attività ha cinque anni di tempo per conseguire le qualifiche corrispondenti.
- In merito alle equivalenze disciplinari di singoli responsabili della formazione professionale decide l’autorità cantonale previa consultazione degli operatori della formazione corrispondente.
- Per la formazione dispensata in determinate professioni possono essere fissati requisiti più elevati rispetto a quelli minimi previsti dalla presente ordinanza. Tali requisiti sono definiti nelle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.