(art. 45 LFPr)
I formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d’arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica devono disporre di:
- un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui dispensano la formazione;
- due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;
- una formazione pedagogico-professionale di:
1. 600 ore di studio se operano a titolo principale,
2. 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.