(art. 45 LFPr)
I formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d’arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica devono disporre di:
1. 600 ore di studio se operano a titolo principale,
2. 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.
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