412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
(art. 50 LFPr)
Le formazioni specializzate in materia di orientamento professionale, di studi e di carriera sono dispensate da un una scuola universitaria o da un’istituzione riconosciuta dalla SEFRI.
La formazione specifica comprende:
600 ore di studio per gli studenti in possesso di un diploma universitario e 1800 per gli altri studenti;
periodi di pratica aziendale per complessive dodici settimane.
Per l’insegnamento è necessario un diploma universitario o un diploma di un’istituzione riconosciuta dalla Confederazione nel campo dell’orientamento professionale, degli studi e della carriera nonché un’attestazione di competenze metodologico-didattiche.
La SEFRI decide nei singoli casi in merito all’equipollenza di altri diplomi.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.