412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
La SEFRI versa contributi se:
al momento della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore il richiedente è fiscalmente domiciliato in Svizzera;
il corso di preparazione seguito:
1. era iscritto nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g nell’anno in cui è iniziato, e
2. è iniziato al massimo sette anni prima della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore;
c. i costi computabili del corso superano i 1000 franchi;
d. il richiedente è in possesso di una ricevuta rilasciata dall’operatore del corso di preparazione che attesta il pagamento da parte dello stesso richiedente dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un’altra domanda;
e. è stato sostenuto un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
f. la domanda viene presentata entro due anni dalla notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.
La SEFRI versa i contributi esclusivamente alle persone che hanno seguito i corsi.
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