412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
La SEFRI versa contributi parziali se:
al momento della presentazione della domanda il richiedente è fiscalmente domiciliato in Svizzera;
è stato presentato un impegno scritto ai sensi dell’articolo 66d capoverso 1 lettera b;
il corso di preparazione seguito:
1. era riportato nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g nell’anno in cui è iniziato, e
2. è iniziato al massimo due anni prima della presentazione della domanda;
d. per ogni domanda i costi computabili del corso superano i 3500 franchi;
e. il richiedente è in possesso di una ricevuta rilasciata dall’operatore del corso di preparazione che attesta il pagamento da parte sua dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un’altra domanda;
f. secondo l’ultima tassazione definitiva il richiedente ha versato un’imposta federale diretta inferiore a 88 franchi.
Dopo aver ricevuto la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore e altre eventuali ricevute, la SEFRI elabora un conteggio finale e versa, su richiesta, eventuali contributi residui fino al raggiungimento del tetto massimo.
La SEFRI versa i contributi esclusivamente alle persone che hanno seguito i corsi.
Se entro il termine stabilito nell’articolo 66d capoverso 1 lettera b numero 2 non perviene alcuna decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore, il contributo versato diventa esigibile. Si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 19901sui sussidi.