412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
(art. 65 LFPr)
La SEFRI esegue la presente ordinanza sempreché la competenza non sia altrimenti disciplinata.
La SEFRI è l’organo di contatto per il mutuo riconoscimento dei diplomi nell’ambito dell’esecuzione dei seguenti accordi internazionali:
Accordo del 21 giugno 19991tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone ;
Convenzione del 4 gennaio 19602istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.