412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
(art. 73a LFPr)
L’attuazione delle procedure per il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore nell’ambito della formazione professionale inerente alle professioni sanitarie è delegata alla Croce Rossa Svizzera. I dettagli della delega sono disciplinati da un contratto di diritto pubblico tra la SEFRI e la Croce Rossa Svizzera.
Per le procedure di riconoscimento dei diplomi si applicano gli emolumenti disciplinati dall’ordinanza del 16 giugno 20061sugli emolumenti SEFRI.