(art. 73 cpv. 3 e 4 LFPr)
- A partire dal quinto anno dall’entrata in vigore della LFPr, i compiti dei Cantoni di cui all’articolo 53 capoverso 2 LFPr sono interamente cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi forfettari conformemente alla LFPr e alla presente ordinanza.
- Durante i primi quattro anni dall’entrata in vigore della LFPr si applica il seguente disciplinamento:
a. i compiti di cui all’articolo 53 capoverso 2 LFPr per i quali finora la Confederazione ha versato contributi in base a una delle seguenti leggi sono sostenuti anche in seguito in base a tali leggi:
1. legge federale del 19 aprile 19781sulla formazione professionale,
2. legge del 29 aprile 19982sull’agricoltura,
3. legge forestale del 4 ottobre 19913,
4. legge federale del 19 giugno 19924sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale;
b. gli altri compiti di cui all’articolo 53 capoverso 2 LFPr sono sostenuti dalla Confederazione nei limiti dei mezzi a disposizione secondo l’articolo 53 capoverso 1.